Richiesta di separazione o divorzio

A chi è rivolto

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o figli con disabilità grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

La richiesta può essere presentata presso:

  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Come fare

Accedere al portale Online tramite le credenziali digitali (Spid o CIE).

A seguito di conferma della richiesta Online, l’Ufficiale di Stato Civile fissa un appuntamento, al quale si presenteranno personalmente e congiuntamente entrambi i coniugi, soli o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per rendere la dichiarazione di accordo per la separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento, modifica delle condizioni di separazione o divorzio. Viene così redatto l’atto contenente l’accordo, sottoscritto dalle parti e dall'Ufficiale di Stato Civile, che successivamente procede all'iscrizione negli appositi registri.

Cosa serve

I richiedenti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.

In caso di divorzio, devono presentare anche la sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno tre anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale.

In caso di modifica delle precedenti condizioni, devono presentare anche il precedente accordo.

Cosa si ottiene

Richiesta di separazione o divorzio.

Tempi e scadenze

Entro 10 giorni

Presa in Carico

Entro 10 giorni

Elaborazione Istanza

Entro 10 giorni

Definizione Procedimento

La pratica si conclude entro 30 giorni dall'invio della stessa.
In caso di eventuali Richieste di Integrazione Documenti, i tempi sono prolungati di massimo 10 giorni per ogni richiesta di integrazione.

Costi

A conclusione dell’incontro si stabilisce un ulteriore appuntamento per la conferma dei patti sottoscritti, in un termine non inferiore ai trenta giorni dalla data dell’accordo già firmato.
Le parti dovranno pagare la somma di 16,00 euro a titolo di diritto fisso.

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