Attività venatoria

A chi è rivolto

Per ottenere l'autorizzazione è necessario essere residenti, aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

Descrizione

Per poter esercitare l'attività venatoria è necessario ottenere dal proprio comune di residenza l'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (libretto), valida in tutto il territorio regionale ed allegare al libretto il foglio venatorio, di durata annuale, indicante la fauna stanziale e migratoria abbattuta dal cacciatore.

Come fare

Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario presentare la domanda, compilando il modello riportato sotto con allegata la documentazione richiesta.

Cosa serve

Allegati alla domanda:

  • fotocopia della domanda da consegnare;
  • fotocopia del porto d'armi e della foglina da allegare alla dichiarazione sostitutiva, in cui si autocertifica il luogo di residenza e si dichiara il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
  • fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità;
  • ricevuta di versamento tassa annuale venatoria;
  • precedente autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia: ultimo libretto venatorio;
  • ricevuta versamento diritti di segreteria.
Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

L'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (libretto) ha una durata di cinque anni per i residenti nel comune. 

Il rilascio dell'autorizzazione avviene, generalmente, contestualmente alla presentazione della domanda.

Costi
  • 25,00 euro - Tassa annuale attività venatoria da versare alla regione Sardegna - Il pagamento va effettuato tramite il portale dei pagamenti della Regione.
  • 5,16   euro - Dirittti di segreteria 

Procedure collegate all'esito

Annualmente si è tenuti a ritirare presso il Comune di residenza il foglio venatorio che dura per una sola stagione venatoria e riconsegnare allo stesso ufficio, entro il 1 marzo di ogni anno, l’originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti:

  • In caso di mancata consegna o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della legge regionale 23/98.
  • In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al comune di residenza entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una riga diagonale).

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